ARTICOLO 1

Ai sensi degli artt. 14 – 42 c.c., è costituita l’Organizzazione di volontariato “GUARDIE REGIONALI AMBIENTALI SARDE”, con sede in via Claudio Fermi n°30/A (SS), secondo quanto previsto dall’art. 36 c.c. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative da questo momento denominate Sezione Territoriale. Tuttavia, non può essere modificata la città d’ubicazione della sede legale ed operatività principale.

ARTICOLO 1-bis

È istituita la carica di presidente onorario assegnata al socio fondatore e primo presidente Idini Pietro, tessera n°001, venuto a mancare prematuramente in data 27/08/2023. Tale carica rimarrà a lui assegnata e non potrà essere sostituita fino a quando la presente O.d.V. svolgerà attività.

ARTICOLO 2

L’Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia dei Associazioni.

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Associazione è priva scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, cosi come modificato dall’art. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a: (NOTA: vedi art.5 D.Ligs. 117/2017 e art. 2 D.Lgs. 105/2018)

– Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

– Educazione, istruzione e formazione personale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociali con finalità educativa;

– Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;

– Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

– Formazione Universitaria e post-universitaria;

– Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

– Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

– Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

– Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

– Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;

– Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli;

– Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

– Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

– Riqualificazione beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità in particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di: Attuare programmi e singole azioni per la lotta alla devastazione degli ambienti naturali da qualunque causa provocata: incendi, inquinamenti dei corpi idrici, dell’atmosfera, del suolo, ecc.; Attuare programmi e singole azioni di tutela e difesa degli animali, sia domestici che selvatici, e della vegetazione; Attuare programmi e singole azioni di controllo e monitoraggio dell’ambiente naturale, in tutte le sue componenti e in tutte le sue espressioni, anche mediante servizi di vigilanza; Attuare programmi di promozione e sensibilizzazione sul riciclo dei rifiuti, volti anche allo svolgimento di una corretta raccolta differenziata, con relativa vigilanza; Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro automunito, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell’associazione.

ARTICOLO 3

Sono compiti dell’associazione:

– Sarà cura dell’associazione stessa o mediante centri formativi di supporto realizzare per i soci aspiranti tali adeguata formazione per il miglior espletamento dell’attività istituzionale;

– I soci durante lo svolgimento delle attività sopra descritte avranno facoltà di indossare una divisa o una pettorina;

– Hanno l’obbligo di esibire la tesserino di riconoscimento;

– Sostenere e diffondere la ricerca dell’arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline del teatro, della storia dell’arte della musica, della poesia, della performance sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni. Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell’arte, intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vira della comunità della penisola italiana, fornendo servizi culturali per tuta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee. Volta alla pace e alla convivenza, è apolitica, apartitica, anti razzista e laica;

– Contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

– Organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;

– Avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;

– Organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l’approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;

– Promozioni, diffusioni e la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra i Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;

– Istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;

– Organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero;

– Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all’estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

– Porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.

L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

– Prevenzione e lotta agli incendi “antincendio”;

– Controllo e monitoraggio del territorio con particolare riferimento alle aree protette, sul fronte delle alterazioni ambientali sotto qualunque forma e provocate con qualunque mezzo con conseguente segnalazione alle autorità competenti;

– Servizio di Vigilanza Volontaria Comunale, Provinciale, Regionale, a tutela del territorio e dell’ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento e del rispetto delle modalità e degli organi di deposito dei rifiuti, nonché della corretta conduzione dei cani sul suolo pubblico comunale, vigilanza di giardini, parchi e il verde pubblico e privato;

– Controllo e prevenzione delle discariche abusive;

– Tutela degli animali da affezione e lotta al randagismo;

– Operatori radio;

– Protezione civile;

– Logistica operatività e soccorso;

– Comunicazioni ausiliari “steward urbani”;

– Offre opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale. Offre integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;

– Organizzazione di eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, saggi, convegni, corsi di istruzione, qualificazione;

– Partecipa a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostenimento dell’Associazione.

– Partecipazione alle feste in piazza con contributi culturali e non, stand presso fiere per la presentazione di un progetto;

– Partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;

– Affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell’Associazione;

– L’Associazione può avvalersi di collaborazioni esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell’Associazione;

– Le attività istituzionali dell’Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità;

– Scambi internazionali;

L’Associazione, nell’effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre:

– Svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessario utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi;

– Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell’attività dell’Associazione stessa;

– Stimolare lo spirito d’amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;

– Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici;

– Per il raggiungimento degli scopi indicati, l’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;

– L’Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini;

– L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente;

– Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono;

– Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

ARTICOLO 4

L’associazione Guardie Regionali Ambientali Sarde O.d.V. è organizzata attraverso “Unità Operative” la cui dirigenza è affidata al Supervisore delle Unità Operative eletto dal Consiglio Direttivo ed al quale riferisce. Le unità operative sono suddivise come segue:

– Pattuglie: costituite da un minimo di 2 operatori, di cui almeno un operatore allievo e un operatore capo pattuglia che ha il compito e la responsabilità di coordinare le attività di servizio assegnate alla pattuglia;

– Squadre: costituite da almeno due pattuglie, con un supervisore capo che ha il compito di vigilare sulle attività delle squadre e delle pattuglie e di designare gli operatori capo pattuglia.

Il comandante Unità Operative nomina il Vice supervisore, gli operatori e i supervisori capo. In caso di assenza o impedimento del Supervisore delle Unità Operative, le sue funzioni spettano al Vice Supervisore o, in assenza di quest’ultimo, al supervisore Capo più anziano d’età. L’incarico di Supervisore delle Unità Operative è incompatibile con altri incarichi analoghi di altre associazioni ed enti.

All’Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’Associazione e di sottostare al suo Statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’Associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro economico. (NOTE: vedi art. 32 D.Lgs. 117/2017) Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione. In caso di domande presentate da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiederà l’adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 4. Non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea. Nei territori in cui sia istituita una Sezione territoriale, le Unità Operative ivi costituite operano sotto il coordinamento del Responsabile di Sezione, nel rispetto delle direttive funzionali del Supervisore delle Unità Operative nominato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4-bis – Sezioni territoriali

L’Associazione può istituire Sezioni territoriali prive di autonoma personalità giuridica, con delibera del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Le Sezioni operano in conformità allo Statuto, ai regolamenti interni e alle linee di indirizzo del Consiglio Direttivo (“Comando Generale”). La Sezione non ha autonomia patrimoniale né contrattuale: tutti i rapporti giuridici ed economici fanno capo all’Associazione, che mantiene la titolarità di ogni convenzione, incarico o servizio.

Articolo 4-ter – Organi e nomine della Sezione

Ogni Sezione territoriale è dotata di un proprio Direttivo, composto da cinque membri. Il Direttore di Sezione e il Vice Direttore di Sezione sono nominati dal Consiglio Direttivo Generale dell’Associazione su proposta vincolante del Presidente. Gli altri tre membri del Direttivo di Sezione sono eletti dai soci della Sezione mediante apposita assemblea locale, convocata dal Direttore di Sezione, secondo modalità stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Direttore di Sezione, qualora lo ritenga necessario per esigenze organizzative o operative, può disporre l’ampliamento del Direttivo della Sezione fino a sette componenti complessivi, nominando direttamente due collaboratori aggiuntivi. Le cariche di Sezione durano due anni, sono rieleggibili e operano nel rispetto delle direttive generali impartite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Articolo 4-quater – Competenze della Sezione

La Sezione cura l’organizzazione dei servizi sul territorio di competenza, i rapporti operativi con gli enti locali nell’esecuzione delle convenzioni dell’Associazione, la gestione delle turnazioni, della formazione locale, della logistica e delle attività di vigilanza e tutela ambientale e animale nel perimetro assegnato. La Sezione può proporre nuove convenzioni o progetti locali; la sottoscrizione e la titolarità restano in capo all’Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. La Sezione non può impegnare l’Associazione verso terzi, né aprire conti, né sottoscrivere atti o contratti, se non mediante specifica delega scritta del Presidente.

Articolo 4-quinquies – Gestione economica delle Sezioni

La gestione finanziaria è centralizzata presso la sede di Sassari. Alle Sezioni possono essere assegnati budget operativi e strumenti di spesa entro limiti e modalità definiti dal Consiglio Direttivo. Ogni spesa della Sezione deve essere documentata e rendicontata mensilmente al Tesoriere/Segretario dell’Associazione; eventuali anticipazioni o rimborsi sono liquidati esclusivamente dalla sede centrale. È fatto divieto alle Sezioni di detenere conti correnti autonomi o carte nominative non autorizzate.

Articolo 4-sexies – Vigilanza, commissariamento e scioglimento della Sezione

Il Presidente esercita la vigilanza sull’attività delle Sezioni. In caso di gravi irregolarità, inerzia o violazioni di Statuto, regolamenti o linee di indirizzo, il Presidente può disporre in via cautelare il commissariamento della Sezione nominando un Commissario, con obbligo di ratifica alla prima adunanza utile del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può disporre lo scioglimento della Sezione per giusta causa, garantito il contraddittorio con il Responsabile di Sezione.

ARTICOLO 5

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

ARTICOLO 6

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa). L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; L’aspirante associato non ammesso ha la facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati utile a seguito del rigetto della domanda.

La qualità di socio si perde:

– Per decesso;

– Per recesso;

– Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;

– Per esclusione;

– Per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

– Per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

– Per il mancato rispetto del numero minimo di servizi mensili, fissato nella misura di (2) due, salvo casi di forza maggiore o di impossibilità a svolgere i servizi debitamente documentati.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incarico (vedi art. 5) e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata dalla domanda stessa entro 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservanza è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello dell’Assemblea dei Soci. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art. 148 del TUIR).

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

– Fondatori

– Volontari

– Onorari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo; Soci volontari sono coloro che, condivideranno le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivendo le quote associative. Soci onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso conto il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro dei soci e seguito dalla delibera dell’Associazione che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 8

I soci sono tenuti:

– Osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

– Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

– Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;

– Versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

– Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari gli indirizzi degli organi direttivi.

ARTICOLO 9

I Soci che cessano di appartenere all’Associazione, sono espulsi nei seguenti casi:

– Dimissioni volontarie;

– Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle delibere prese dagli Organi Sociali;

– Quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;

– Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti in Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;

– Quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall’Assemblea Ordinaria. L’Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 10

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

– Quote e contributi degli associati;

– Eredità, donazioni e legati;

– Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti e Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

– Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

– Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

– Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso attività economiche di natura commerciale svolte in modo ausiliario e sussidiario e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

– Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

– Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento (es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

– Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra gli associati durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo (rendiconto) e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro quattro mesi.

Copia del bilancio consuntivo è messa a disposizione di tutti gli associati, unitamente alla convocazione dell’Assemblea che ne prevede l’approvazione all’ordine del giorno.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per le attività di interesse generale prestate, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell’ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

– Dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;

– Dai contributi di enti e associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti, quote e contributi associativi, nonché dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;

– Da eventuali fondi di riserva.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge (comma 8, lett. a, art. 148 TUIR). Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

ARTICOLO 11

Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nei termini di legge.

ARTICOLO 12

L’Associazione è senza fini di lucro e i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto o rinnovo di impianti, attrezzature, beni mobili e immobili necessari all’Associazione, oppure utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ARTICOLO 13

Sono Organi dell’Associazione:

– L’Assemblea dei Soci;

– L’Organo di amministrazione;

– Presidente;

– Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);

– L’Organo di Controllo (organo facoltativo).

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 14

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. (NOTA: Se non specificato diversamente, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Tale periodo può ulteriormente essere ridotto ma non aumentato). Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. (NOTA: Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati nelle associazioni con meno di 500 iscritti e fino a cinque associati in quelle con almeno 500 iscritti).

L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’organo di Amministrazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’organo direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea ordinaria:

– Nomina e revoca i componenti dell’organo direttivo;
– Approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
– Stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
– Elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
– Si esprime sull’esclusione dei soci dall’associazione;
– Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
– Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni nei loro confronti;
– Fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
– Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

ARTICOLO 15

L’Assemblea straordinaria è convocata:

– Tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
– Ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono, in prima convocazione, la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto. La mozione di sfiducia al Presidente è ammissibile soltanto in Assemblea straordinaria e con le maggioranze di cui all’Art. 21.

Nella deliberazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo hanno esclusivo diritto di voto.

ARTICOLO 16

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

ARTICOLO 17

Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l’Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avviene secondo quanto previsto dall’Art. 28.

ARTICOLO 18

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

ARTICOLO 19

L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri.

Cinque membri sono eletti dall’Assemblea generale dell’Associazione.

Due membri sono riservati ai Direttori delle Sezioni territoriali, scelti mediante votazione nazionale tra tutti i Direttori di Sezione in carica. Risultano eletti i due Direttori più votati. La nomina dei Direttori e dei Vice Direttori di Sezione spetta al Presidente, con approvazione del Consiglio Direttivo di Sassari. Solo i Direttori così nominati e approvati possono essere candidati per l’elezione ai due seggi riservati nel Consiglio Direttivo nazionale. In caso di cessazione anticipata della carica di Direttore di Sezione, decade automaticamente anche l’eventuale carica nel Consiglio Direttivo nazionale, subentrando provvisoriamente il Vice Direttore fino alla successiva votazione.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un consigliere, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione nominando il primo dei non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, oppure, in alternativa, per cooptazione, con delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I membri cooptati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e la loro nomina deve essere ratificata dall’Assemblea alla prima convocazione utile.

Il Consiglio Direttivo resta validamente costituito anche qualora, per dimissioni, decessi o decadenze, il numero dei suoi componenti si riduca fino a cinque, ferma restando la necessità di reintegro alla prima Assemblea utile. In ogni caso, il Consiglio Direttivo resta pienamente operativo finché risulti composto da almeno cinque membri.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell’Organo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

L’Organo di amministrazione:

– Nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;

– Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

– Predispone bilancio e rendiconto;

– Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

– Delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

– Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

L’Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

L’Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi per e-mail, quindici giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato una volta al mese e ogniqualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da soli tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell’Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni di segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

La cessazione o la scadenza del Consiglio Direttivo non comporta la decadenza del Presidente, che rimane in carica sino a dimissioni volontarie o a revoca deliberata dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

ARTICOLO 21

Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti.

Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il Presidente esercita poteri di indirizzo e coordinamento su tutte le Sezioni territoriali; su proposta del Presidente le nomine dei Responsabili di Sezione sono vincolanti. Il Presidente può esercitare veto sospensivo, con provvedimento scritto e motivato, sulle delibere del Consiglio Direttivo che incidano su bilancio, patrimonio, convenzioni, nomine e revoche dei Responsabili di Sezione; il veto è superabile solo con successiva deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, da adottarsi non prima di sette giorni dal veto.

Il Presidente resta in carica a tempo indeterminato, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, e cessa dalle proprie funzioni esclusivamente per dimissioni volontarie o per revoca deliberata dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

ARTICOLO 22

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

(Facoltativo. In caso di adeguamento statutario si può usare la procedura semplificata solo se obbligatorio.)

Il Revisore Unico dei Conti, in relazione a tale incarico, requisito indispensabile è il conseguimento di laurea magistrale in materie economico-giuridiche (LM01 Laurea magistrale in Giurisprudenza, LM56 Laurea magistrale in Scienze dell’economia, LM77 Laurea magistrale in Scienze Economiche).

Se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo ed è eletto dall’Assemblea tra i soci. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l’amministrazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

(Nota: in alternativa può essere nominato anche un Consiglio dei Revisori.)

ARTICOLO 23 – ORGANO DI CONTROLLO

(Facoltativo. In caso di adeguamento statutario si può usare la procedura semplificata solo se obbligatorio.)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L’Organo di controllo:

– Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

– Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;

– Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;

– Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

– Attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle norme di legge; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

(Nota: l’Organo di Controllo è obbligatorio nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.)

ARTICOLO 24

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 25

L’organizzazione aderisce ai termini e alle disposizioni del programma del Servizio Civile Nazionale, impegnandosi a redigere annualmente progetti all’interno del contesto di tutela dell’ambiente e degli animali.

Tali progetti sono concepiti con l’obiettivo di integrare e coinvolgere i volontari del Servizio Civile Nazionale assegnati, unitamente ai volontari dell’O.d.V.

ARTICOLO 26

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 27

In caso di controversie tra i soci, ovvero tra i soci e l’Associazione, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, le parti possono, previo accordo, demandarne la risoluzione ad un arbitro unico o ad un collegio arbitrale composto da tre membri.

Gli arbitri dovranno essere scelti tra soggetti indipendenti ed estranei all’Associazione, individuati di comune accordo tra le parti o, in difetto, nominati dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto delle parti di adire l’autorità giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO 28

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a Enti del Terzo Settore.

ARTICOLO 29

Si stabilisce che l’Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell’Interno e ne riconosce e si conforma ai relativi Statuti, Norme e Regolamenti.

ARTICOLO 30

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, nonché alle leggi speciali in materia di associazioni.

SASSARI(SS), li 21/09/2023